Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Ultimo aggiornamento: 9 Ottobre 2023

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I dati e le informazioni contenute nelle pagine seguenti sono pubblicati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 13 comma 1, lettera a) e art. 14

La norma  prevede per tutti i “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico” la pubblicazione di:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

 Compensi connessi all’assunzione della carica e spese di trasferta

Le pagine seguenti accoglieranno progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione.

  • Tabella A.

    Per visionare: l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

  • Tabella B.

    Per visionare: le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.